Certo Ritchie, subito finito il periodo di ferie.
Gli INFORMATORI per i guardiapesca:
E’ notorio che nell’ambiente della Pubblica Sicurezza i reati più gravi rimarrebbero quasi sempre impuniti qualora non intervenisse l’azione dei < delatori > o < spie > posta a bilanciare < l’omertà > che lega i delinquenti con una legge ferrea di reciproca assistenza.
Le < spie >, pur appartenendo in generale ai rifiuti della società, rappresentano una istituzione necessaria; dopo il misfatto la Polizia < indaga >; ma spesso tali indagini concluderebbero assai poco senza < delatori >.
Nel campo della vigilanza sulla pesca, per addivenire alla repressione o prevenzione dei reati più gravi, normalmente perpetrati nelle ore < buie >, è del pari necessario l’aiuto di persone che non chiameremo < spie >, termine antipatico anche ai galantuomini, bensì < informatori > perché effettivamente non sempre appartengono alla delinquenza operante o a riposo o convertita; non sempre agiscono per vendetta o per nuocere alla concorrenza delittuosa; ma si possono benissimo trovare nell’ambito degli stessi pescatori onesti che denunciano le malefatte allo scopo di tutelare i propri legittimi interessi ed anche per pura passione e sdegno contro i pirati delle acque.
Il guardapesca intelligente e che dalla propria opera vuol trarre i risultati migliori con la minima dispersione di forze, deve saper procurarsi l’aiuto degli < informatori > organizzando un vero e proprio servizio segreto. Mantenere l’assoluta segretezza sulla identità di questi collaboratori è condizione indispensabile perché essi possano dare la loro opera preziosa.
Naturalmente le Direzioni dei servizi di Vigilanza istituite presso i Consorzi di tutela della pesca, dovranno stanziare dei premi adeguati al rendimento degli < informatori >. Se l’<informatore > non dice spontaneamente il proprio nome e indirizzo, non bisogna
chiederglielo. Quel che interessa è l’avviso tempestivo di un reato in preparazione, e poco serve sapere chi è l’avvistatore;costui, pur conservando l’incognito, potrà riscuotere il premio spettategli ad operazione favorevolmente conclusa.
L’agente invece deve fornire all’ < informatore > tutti i dati necessari per metterlo in condizione di fargli pervenire l’avviso in tempo utile. La Direzione del Servizi di Vigilanza Consorziale si limiterà a coadiuvare il guardapesca nella creazione della rete informativa ed a controllare, per quanto possibile, i rapporti fra agenti ed informatori, partendo comunque dalla premessa che il tempestivo avviso che permette di prevenire o reprimere un reato, sempre utilissimo da chiunque provenga.
DENUNCIARE UN ILLECITO
Il REATO: per il reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (P.G.): Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc.
Non e' assolutamente vero che questo sia un reato di competenza solo delle guardie zoofile (protezione animai). La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III - Pres. Gambino - Est. Postiglione - n.1872 del 27/9/91).
Un privato cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando l'illecito richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del Codice Penale.
La denuncia può essere fatta:
- Immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protarsi della situazione antigiuridica;
- Scritta in carta e forma libera (non servono carta da bollo o moduli predefiniti) per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).
La denuncia deve essere una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla Polizia Giudiziaria ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro le seguenti voci:
- Il nome, cognome e indirizzo del denunciante;
- Una esposizione chiara, oggettiva, riassuntiva e precisa dei fatti;
- Elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;
- I nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;
- Ove possibile, alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto;
- Data e firma.
Una volta presentata la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attenderne gli esiti (non vi è nessun obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura) ma è consigliato chiedere, dopo un lasso di tempo ragionevole, l'epilogo del caso all'organo al quale è stata presentata la denuncia.
In caso di inerzia dell'organo di Polizia Giudiziaria si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica. In caso di archiviazione presso il Procuratore della Repubblica si potrà richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutarne i motivi.