Bivacco/campeggio

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sciubba
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Bivacco/campeggio

Messaggio da sciubba » 02/01/2016, 22:38

Ciao a tutti,ho trovato questo articolo nel web,e volevo rendervi partecipi!
Purtroppo in Italia non esiste una norma generale che regolamenti il campeggio libero.
Vi sono, tuttavia, regolamenti ad hoc di singole regioni, zone e/o parchi che stabiliscono se e come ci si può fermare in tenda.
Negli ultimi decenni la regolamentazione del settore turismo è stata trasferita alle Regioni – Province – Comuni, facendo sì che le singole amministrazioni modulino e stabiliscano norme al riguardo (D. Lgs. 31/3/1998 n. 112). Questo non aiuta perché non tutte le Regioni e/ Amministrazioni locali hanno regolamentato il campeggio libero.



DA SAPERE: NORME GENERALI IMPORTANTI!
Laddove non è approvata una esplicita normativa dagli Enti Locali, resa nota da cartellonistica ben visibile, il campeggio libero é ancora permesso e possibile.

Per campeggio si intende il montaggio di strutture tendate, mantenute stabili oltre le 48 ore o comunque nelle ore diurne.
ANCHE DOVE ESPLICITAMENTE VIETATO, QUINDI, IL BIVACCO NOTTURNO DAL TRAMONTO ALL’ALBA, CON O SENZA TENDA, RESTA LECITO.

Molti comuni, nel loro regolamento, specificano che il campeggio o bivacco sono possibili previa richiesta o semplice notifica all’Ufficio del Sindaco, mentre molti parchi naturali chiariscono che è possibile il pernotto all’aperto, ad esclusione delle zone di tutela speciale, sottoposte a restrizioni di accesso.
In tutti i terreni privati, inoltre, ottenuta ovviamente l’autorizzazione dal proprietario, la sistemazione di tende e simili strutture è lecita, per tutto il tempo che si desidera.

Ecco nel dettaglio cosa prevedono le leggi di alcune Regioni.

PIEMONTE
La Legge Regionale n. 54 del 1979 all’art. 16 per quanto riguarda il campeggio libero prevede: <<Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell’art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività.
Campeggi itineranti che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato.
In deroga alle norme di cui alla presente legge é consentito l’insediamento di un massimo di 3 tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l’elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l’approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all’aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.
Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall’art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.

Il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla l.r.54/79 e s.m.i., provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate “mini-aree di sosta” e contrassegnate con 1 stella.>>

VENETO
la Legge Regionale n. 40 del 1984 all’art. 12 prevede il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate.

EMILIA ROMAGNA
La legge Regionale n. 16 del 2014 All’ Art. 41 prevede il divieto di campeggio libero.
<<Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un’unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell’ambiente. L’autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l’autorizzazione allegano alla domanda un’apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, l’autorizzazione si considera rilasciata.>>

UMBRIA
La Regione Umbria prevede una regolamentazione del campeggio libero limitato ai parchi naturali. Ciascun Parco ha proprio regolamento e modulistica per richiedere l’autorizzazione alla sosta temporanea.

Mentre la Legge regionale n. 13 del 2013 all’Art. 37 regolamenta la sosta temporanea:
<< I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all’aria aperta.
Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell’ articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.
I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.>>

ABRUZZO
La Legge Regionale n. 16 del 2003 all’ Art. 8, riguardo ai campeggi temporanei, prevede:
<< Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.
L’autorizzazione viene concessa dal Comune purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.>>

All’Art. 9, invece, si regolamentano i campeggi liberi e isolati:

<< I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite “aree di sosta” al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta:”Area comunale di sosta campeggistica”.
La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
I Sindaci emettono apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.>>

PUGLIA
La Legge regionale n. 11 del 1999 agli Artt. 20-21-22-23 disciplina i campeggi naturalistici, i campeggi mobili, i campeggi liberi ed isolati:

<< Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, atal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.
La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purchè forniti di mezzi autonomi di pernottamento.
L’autorizzazione viene concessa dal Sindaco purchè siano assicurate le attrezzature indispensabili per Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 18 del 19-2-1999 garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l’osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Sindaco.
Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l’autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità.
Qualora l’attività campeggistica venga effettuata su terreni di proprietà privata, si deve comunque informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 27, comma 6.
Il Sindaco, accertata l’esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
Al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite ‘‘aree di sosta’’, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: ‘‘Area comunale di sosta campeggistica’’.
La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienicosanitario, nonchè di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all’Assessorato regionale al turismo e all’Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio.
Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.>>

CALABRIA
La Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15 prevede esclusivamente la regolamentazione di campeggi mobili organizzati da associazioni senza scopo di lucro. Nulla di specifico viene detto sul campeggio libero. In considerazione del fatto che per i campeggi mobili è prevista specifica richiesta al Sindaco del Comune in cui si intende temporaneamente soggiornare, si può applicare estensivamente questa regola anche per il campeggio libero.

CAMPANIA
La legge regionale n. 5 del 2001 e le successive modificazioni prevedono quanto segue:

<<Sono strutture ricettive all’aperto i complessi allestiti da associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose, riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente amovibili, devono in ogni caso:
a) presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste nella deliberazione di cui all’articolo 86, comma 2, lettera d), come obbligatorie per i campeggi classificati con 1 stella;
b) assicurare la salvaguardia dell’ambiente, l’igiene e l’incolumità delle persone;
c) avere un responsabile espressamente indicato dall’associazione o dall’organismo interessato, il quale assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dall’articolo 45.
Le strutture di cui al presente articolo sono realizzate previa comunicazione all’amministrazione comunale, da inviarsi almeno 30 giorni precedenti l’allestimento delle strutture medesime, e possono essere allestite ed utilizzate per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile una sola volta e per un periodo di pari durata. Scaduto il termine, eventualmente prorogato, la struttura e le relative attrezzature sono rimosse.
L’amministrazione comunale può inibire l’allestimento delle strutture con provvedimento motivato da adottarsi entro 20 giorni dalla data della comunicazione prevista al comma 2, qualora accerti l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
Le strutture ricettive di cui al presente articolo non sono soggette a classificazione.
Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è
disciplinata da regolamenti comunali.>>

SICILIA
La Regione Sicilia ha emanato una propria Legge in materia di turismo all’aria aperta. La legge regionale n. 14 del 13/03/82 (disciplina dei complessi all’aria aperta) e fa esclusivo riferimento alle aree di sosta interne ai campeggi e quindi non vengono considerate le aree di sosta camper come complessi autonomi e a sé stanti. I Comuni, sprovvisti di campeggi, possono consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi della citata legge, e possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza é consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
La legge regionale 10/2005 all’art. 13 disciplina il Turismo itinerante e al fine di incentivarlo. La Regione Siciliana ed i Comuni, d’intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all’assegnazione di apposite aree da destinare all’accoglienza. Le aree da destinare sono classificate come verde attrezzato. L’Assessorato Regionale per il turismo ha redatto, così come previsto all’ art. 12 della legge regionale 10/2005, la Carta dei diritti del turista, che dà informazioni per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi agli spazi attrezzati per il turismo itinerante.

BASILICATA
In questa regione è previsto il campeggio libero temporaneo purchè si faccia richiesta scritta al Comune in cui si intende soggiornare specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (tende ecc.) e la cartografia relativa alla zona in cui si intende bivaccare.

SARDEGNA
Con Ordinanza Regionale del 13/06/2014 la Regione Sardegna ha stabilito all’art. 3 lettera D il divieto di occupazione del suolo per Camper, Caravan e tende al di fuori delle aree appositamente previste e/o i campeggi autorizzati.

VALLE D’AOSTA
Il campeggio libero in Valle d’Aosta è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba.
Il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.
Secondo quanto previsto dall’Art. 19 della Legge Regionale n. 8 del 2002 :

<< Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienicosanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l’autorità sanitaria locale circa la salubrità dell’area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm. >>

MARCHE
In questa Regione è previsto il bivacco previa richiesta di autorizzazione al Comune in cui si intende soggiornare. Secondo l’art. 25 comma 5 della Legge Regionale n. 35 del 2006:

<<Chiunque intenda realizzare un bivacco inoltra domanda di nulla osta al Comune, specificando le caratteristiche della struttura. Il Comune rilascia il nulla osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al Piano paesistico ambientale regionale, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del Piano paesistico ambientale regionale, nonché con altri eventuali vincoli previsti dalle norme vigenti in materia.>>

LOMBARDIA
Sembra che la Regione Lombardia non abbia statuito nulla sul campeggio libero, nè nel senso di autorizzare nè in senso opposto. La Legge Regionale n. 15 del 2007 regolamenta i bivacchi, previa autorizzazione richiesta al Comune in cui si intende soggiornare.

TOSCANA
Anche qui sembra che nulla di particolare sia stabilito per il campeggio libero. Il T.U. del 23/3/2000 n. 42 richiama talune norme relativamente ai campeggi organizzati. Per il campeggio libero si stabilisce unicamente che “…Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l’insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile”.
Le norme cui fa riferimento tale articolo a ben vedere riguardano l’organizzazione e l’iter amministrativo per l’apertura di camping organizzati.

LAZIO
La Legge Regionale della Regione Lazio 03 Maggio 1985, n. 59 all’articolo 5 stabilisce: “Il sindaco, accertata l’ esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico – sanitario di sicurezza e di tutela dell’ ambiente, puo’ autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni”.

FRIULI VENEZIA GIULIA
In base a quanto stabilito dalla la rete di tutela regionale per ciascuna area naturale protetta ci sono norme di comportamento che devono essere rispettate. Tali norme non sono tutte uguali e ciascun Parco e/o Riserva stabilisce le attività permesse entro il proprio ambito territoriale. Per quanto concerne il campeggio libero vige il diveto assoluto.

TRENTINO ALTO ADIGE
In questa regione vige il divieto di campeggio in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all’aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti. Vi sono, tuttavia, delle deroghe ed in particolare, è ammesso il campeggio libero nei seguenti casi:
1) laddove si tratti di insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità;
2) nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa di abitazione,  con i limiti e nel rispetto delle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione.

LIGURIA
La Regione Liguria non ha statuito nulla sul campeggio libero, nè nel senso di autorizzare nè in senso opposto. La Legge Regionale 7 FEBBRAIO 2008 N. 2 testo coordinato con l.r. 14/08, l.r. 16/09, L.r. 14/11, L.r. 31/12 e L.r. 4/13 regolamente i bivacchi, in particolare i bivacchi alpini, presso aree appositamente individuate.

Naturalmente ci si domanda, laddove una regolamentazione certa non vi sia, come si possa ovviare senza incorrere in sanzioni pecuniarie.
L’idea potrebbe essere:
1) definire l’area comunale dove ci si vuol fermare;
2) chiedere al Comune l’autorizzazione al campeggio libero;

L’autorizzazione deve essere data con le indicazioni specifiche, che riguardano in genere: eventuali vincoli ambientali; distanza minima dagli specchi d’acqua, permesso o divieto di circolazione di auto o fuoristrada; verifica dell’età e del numero dei “tendisti”; durata massima del campeggio (che prevede comunque montaggio e smontaggio quotidiano della tenda,sera e mattina) eventuali biglietti d’ingresso o costi, nonché l’indicazione delle eventuali sanzioni amministrative.


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f3d3ux
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Re: Bivacco/campeggio

Messaggio da f3d3ux » 11/01/2016, 12:08

utilissimo sciubba...bel lavoro :wink:
queste indicazioni aiutano ad avere un'idea più preciso di come funzionino le cose in Italia

Kimmot1
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Re: Bivacco/campeggio

Messaggio da Kimmot1 » 11/01/2016, 12:36

Per quanto riguarda la Lombardia ho esperienza in provincia di Pavia.
Se si monta una tenda pavimentata le guardie fanno la multa

sciubba
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Re: Bivacco/campeggio

Messaggio da sciubba » 11/01/2016, 16:52

Grazie Fedeux,ma il merito non è mio,ho trovato sul web questo articolo scritto(se non ho capito male) da un'avvocatessa,io ho fatto solo copia e incolla :D
Kimmot,grazie della tua risposta!Cavolo l'hai presa te o qualche conoscente la multa?
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Re: Bivacco/campeggio

Messaggio da Kimmot1 » 11/01/2016, 17:31

sciubba ha scritto:Grazie Fedeux,ma il merito non è mio,ho trovato sul web questo articolo scritto(se non ho capito male) da un'avvocatessa,io ho fatto solo copia e incolla :D
Kimmot,grazie della tua risposta!Cavolo l'hai presa te o qualche conoscente la multa?
1 annetto fa hanno fatto delle riprese per Caccia e Pesca in uno spot molto molto conosciuto di Pavia per la trasmissione "Pesca con le esche naturali" con Graziano Giambastiani.

A fine filmato ha specificato che per venire a pescare a Pavia non si può assolutamente mettere il pavimento nelle tende perché si viene equiparati a dei campeggiatori e multati. La stessa cosa vale nel parco del Ticino credo.

sciubba
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Re: Bivacco/campeggio

Messaggio da sciubba » 13/01/2016, 22:42

Bene bene buono a sapersi!nel dubbio è sempre meglio informarsi bene!Grazie delle informazioni!!!
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